Criteri per la non ammissione

(dal D.lvo 62/2017) 

Art. 3 

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 

  1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
  2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
  3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

Art. 6 

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo 

  1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. 
  2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo. 
  3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
  4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, e’ espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
  5. Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo e’ espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.

LA NORMA E’ LA PROMOZIONE. SI PUO’ AMMETTERE ANCHE IN PRESENZA DI CARENZE E/O DI VALUTAZIONI NEGATIVE IN UNA O PIU’ DISCIPLINE 

CRITERI DI NON AMMISSIONE 

ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Criteri deliberati dal Collegio dei Docenti: 

  1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza 
  2. Si sono organizzati attività/percorsi didattici personalizzati, a partecipazione singola o di gruppo, o adottate strategie per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili. 
  3. Non aver frequentato le attività/percorsi didattici di recupero personalizzati a partecipazione singola o di gruppo, anche extra curricolari, proposti dalla scuola di cui al punto due e, conseguentemente, non aver raggiunto attraverso strategie migliorative proprie gli obiettivi previsti alla loro conclusione, né aver migliorato gli apprendimenti con esiti apprezzabili. 
  4. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento 
  5. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche o ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito. 

Criteri normativamente previsti (ex D.Lgs. 62/2017): 

  1. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (i.e. sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio di Istituto per gravi motivi, con sospensione dalle lezioni superiore ai 15 giorni). 

Per la sola scuola secondaria di primo grado: 

  1. frequenza delle lezioni inferiore ai tre quarti del monte ore previsto dal calendario regionale per l’anno scolastico in corso, qualora la sua situazione non rientri nelle deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti. 

Per le sole classi terze della scuola secondaria di primo grado: 8. non aver preso parte alle prove nazionali Invalsi di Italiano, Inglese e Matematica. CRITERI DI DEROGA ALLA NON AMMISSIONE 

NEL CASO DI FREQUENZA INFERIORE AI TRE QUARTI DEL MONTE ORARIO PREVISTO, deliberati dal Collegio dei Docenti ex D.Lgs 62/2017 

  1. Assenze per motivi di salute, certificabili. 
  2. Assenze per disagio psicologico o socio-economico-familiare, documentabili.
  3. Assenze per motivi familiari dichiarati formalmente tramite idonea documentazione, che certifichi l’eccezionalità dell’impedimento e attesti l’impossibilità di frequentare altre strutture scolastiche, purché ci siano sufficienti elementi per la valutazione dell’alunno. 
  4. Eccezionalmente, assenze per impegni sportivi a livello agonistico e o artistico-culturali a alto livello, certificati dall’associazione sportiva di frequenza e che questa sia riconosciuta dal CONI, o culturale di appartenenza.